l chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva in risposta al quesito di una contribuente
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 524 del 13 dicembre 2019, è intervenuta per dirimere un quesito posto da una cittadina italiana residente in Slovenia, che lì ha acquistato un immobile adibito ad abitazione principale e che chiede di poter detrarre gli interessi passivi del mutuo stipulato per l’acquisto di questa abitazione. La contribuente istante è una cittadina italiana, residente in Slovenia, iscritta dal 13 dicembre 2016 all’AIRE, l’Associazione Italiana dei Residenti all’Estero, che qualche mese prima, il 17 giugno 2015 per l’esattezza, ha acquistato un appartamento in comproprietà col coniuge in un Comune della Slovenia, per l’acquisto del quale ha stipulato come unica intestataria un mutuo ipotecario. Questo appartamento è successivamente diventato la loro abitazione principale nei 12 mesi successivi all’acquisto. La cittadina dichiara inoltre di aver mantenuto l’iscrizione all’anagrafe dei residenti in Italia fino a dicembre 2016, pur essendo già domiciliata ed avendo già la dimora abituale in Slovenia sin da quando ha acquistato l’immobile in oggetto. Negli anni successivi la contribuente dichiara di aver percepito un unico reddito derivante da un rapporto di lavoro dipendente con un sostituto d’imposta italiano.
In base a ciò, l’interpellante chiede se sia per lei possibile detrarre, facendo riferimento all’Art. 15, comma 1, lettera b) del D.P.R. 917 del 22/12/1986 (decreto attuativo del TUIR), interessi passivi e oneri accessori pagati per il mutuo stipulato per l’acquisto dell’immobile sloveno, adibito ad abitazione principale, sia per il biennio 2015-16, quando era ancora residente in Italia almeno dal punto di vista fiscale, sia per il biennio successivo in cui è una “non residente Schumacher”, ovvero un contribuente non residente in Italia, che vive in un Paese che assicura un adeguato scambio di informazioni e che produce almeno il 75% del suo reddito nel territorio italiano. La contribuente sostiene, appunto, di avere diritto alla detrazione degli interessi passivi per tutto il periodo perché i requisiti richiesti per la detrazione stessa sono stati da lei tutti soddisfatti e risultando quindi irrilevante il fatto che l’immobile adibito ad abitazione principale si trovi nel territorio di uno Stato estero.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Per il caso in questione, ovvero la possibilità di detrarre interessi passivi derivanti da un mutuo ipotecario stipulato per acquistare un’immobile da adibire ad abitazione principale in Slovenia, l’Agenzia ricorda che, per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia l’abitazione principale si configura, generalmente, per immobili che siano nel territorio italiano, e che quindi la detrazione in oggetto non si applica se il mutuo è contratto per acquistare un immobile in un Paese estero. Questo principio si applica anche ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia per i quali l’imposta è determinata in base a quanto previsto nell’Art. 24, comma 3 del TUIR in cui si indica, tra le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda, anche quella indicata nel succitato Art. 14, comma 1, lettera b) sempre del TUIR. La detrazione in oggetto si può applicare quindi ai cosiddetti “non residenti Schumacher”, ovvero quelli che, come già detto, rispondano a determinati requisiti. Per questi soggetti, il comma 3-bis dell’Art. 24 indica che l’imposta dovuta in Italia è stabilita in base a quanto previsto nei primi 23 articoli del TUIR, non creando quindi alcuna differenza rispetto ai cittadini residenti in Italia. Ma, nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi, presente sul sito dell’Agenzia stessa, si legge e si ribadisce quanto già specificato ossia che danno diritto alla detrazione sulle imposte da pagare gli interessi pagati sui mutui e i prestiti, tra cui quelli legati al mutuo per l’acquisto della casa principale, ma “con riferimento ad immobili situati in Italia”. L’Agenzia quindi dà torto alla contribuente, perché nel suo caso l’immobile è situato in Slovenia, quindi non può portare in detrazione gli interessi passivi né in riferimento al biennio 2015-16, quando la contribuente è stata fiscalmente residente in Italia, sia per il biennio successivo, nel quale la contribuente afferma di non essere stata più residente in Italia nemmeno dal punto di vista fiscale.